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Così come previsto dal D. Lgs 22/2015 in attuazione dell’’art. 1 comma 2 della Legge n. 183/2014, cosiddetto Jobs Act, dal 1° maggio 2015 entrerà in vigore la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego…[infbpglike]

Si tratta della nuova indennità di disoccupazione che prenderà il posto dell’ASpI e della mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione intercorsi a partire da venerdì 1° maggio 2015. La NASpI riguarderà tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori del pubblico impiego a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli sia a tempo determinato che indeterminato.

Per aver diritto alla NASpI il lavoratore deve aver involontariamente perso il proprio lavoro, quindi per:

licenziamento (di qualsiasi tipo);
dimissioni per giusta causa, in questo caso è bene sapere che è giusta causa se non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.), es. ritardo nel pagamento delle retribuzioni o mancata retribuzione per più periodi di paga, richiesta di comportamenti illeciti da parte del datore di lavoro, molestie sessuali ecc. In ogni caso le cause andranno contestate al datore di lavoro;
risoluzione consensuale in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari (in base all’art. 7 L. 604/1966, come modificato dal comma 40 dell’art. 1 L. 92/2012).
Altri requisiti per l’ottenimento della NASpI:

il lavoratore deve avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
deve aver prestato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, a prescindere dal minimale contributivo; deve aver reso la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Centro per l’Impiego di competenza (ora non è più necessario recarsi personalmente al Centro per l’Impiego, in quanto la DID può essere resa anche online, nella stessa domanda di disoccupazione telematica, sarà poi l’INPS a girare la dichiarazione al CPI di competenza).
Decorrenza
La domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dall’evento di disoccupazione attraverso i consueti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

L’indennità decorrerà dall’ottavo giorno nel caso di domanda presentata entro 7 giorni dall’evento di disoccupazione, oppure dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Calcolo dell’indennità
L’indennità mensile di disoccupazione NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.
Se la retribuzione mensile è superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L’indennità mensile in ogni caso non può superare nel 2015 l’importo massimo mensile di 1300 €.

L’indennità mensile è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Nota Bene Tutti gli importi andranno rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Condizionalità
La NASpI continuerà ad essere erogata per l’intera dura a condizione che:

si conservi lo stato di disoccupato;
si partecipi alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (da quando questi saranno attivati).
Decadenza
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
violazione delle regole di condizionalità su indicate.
NASpI in un unica soluzione o Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo
La nuova normativa sulla NASpI ha previsto anche i casi di Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo, per i quali comunque rimandiamo a prossimi approfondimenti e circolari INPS.

 

Fonte: http://www.forestalinews.it/dal-1-maggio-parte-la-nuova-aspi/

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