I lavoratori che hanno perso il posto a partire dal 1 gennaio 2013 possono richiedere la Nuova Aspi…

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) è stata istituita per poter garantire un contributo mensile di disoccupazione a chi si trova in difficoltà economiche.

L’Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria, non soltanto per i dipendenti che restano senza lavoro.

Potrà infatti beneficiare di questo contributo anche chi non ha tutele, collaboratori a progetto, lavoratori a tempo determinato, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e la disoccupazione speciale edile.

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Il sussidio previsto arriva fino a 1000 euro mensili, ma non è rivolto a tutti. Ecco a chi spetta:

Il sussidio spetta a quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione:

• gli apprendisti;
• i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
• i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

Nuova ASPI. Fino a 1000 euro al mese per i disoccupati. Come averli...Per accedervi bisogna possedere i seguenti requisiti:

• Stato di disoccupazione involontario.
• Almeno due anni di assicurazione (devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione)
• Dev’essere stato versato almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per accedere all’ASPI bisogna presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica:

• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
• Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Il sussidio di disoccupazione decade nei seguenti casi:

• perdita dello stato di disoccupazione;
• rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
• inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
• pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
• rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
• mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.inps.it

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