Divorzio breve: Tutte le nuove regole

La legge sul divorzio breve dal prossimo 26 maggio sarà operativa a tutti gli effetti. Cosa comporterà questo sul piano pratico?

Questa riforma non ha introdotto il divorzio immediato, ossia la possibilità di ottenere subito il divorzio senza la preventiva separazione.

Per poter chiedere lo scioglimento del matrimonio sarà prima necessario che almeno uno dei coniugi abbia avviato una procedura per ottenere la separazione personale.

Divorzio breve: Tutte le nuove regole
FOTO: Huffingtonpost.it

Ecco le nuove condizioni per dirsi addio, precisando che esse non sono applicabili solo alle domande presentate dopo la data di entrata in vigore della legge, ma valgono anche per i procedimenti già in corso.

Se la separazione è consensuale

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Nello specifico, marito e moglie non dovranno più attendere  3 anni per chiedere il divorzio ma, nel caso in cui abbiano intrapreso unas eparazione consensuale, potranno farlo una volta che siano decorsi 6 mesi:

– dal momento della loro comparizione davanti al presidente del Tribunale,

– o dal giorno della firma della convenzione, qualora si siano separati attraverso la procedura della negoziazione assistita,

– o dal giorno della firma dell’accordo davanti all’Ufficiale di Stato civile, ove abbiano potuto scegliere la procedura semplificata al Comune.

Di seguito, a seconda che essi abbiano raggiunto o meno un accordo anche per il divorzio, essi potranno – con modalità analoghe alla separazione – fare diverse scelte (per un approfondimento rinviamo a: Separazione e divorzio: come scegliere la procedura in caso di accordo?) di seguito sintetizzate:

– chiedere lo scioglimento del matrimonio attraverso il percorso tradizionale in Tribunale: la domanda potrà essere presentata anche solo da una parte e potrà dar luogo ad un nuovo giudizio se i coniugi non riescono a trovare un punto di incontro oppure essere presentata congiuntamente dai coniugi con l’assistenza di uno o (facoltativamente) più avvocati, dando luogo, in tal caso, ad un procedimento consensuale assai più breve;

– sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte: in tal caso essi potranno evitare sia di attendere i tempi maggiori richiesti dal tribunale, sia di dover comparire davanti al giudice;

– presentarsi al Comune per il cosiddetto “divorzio fai da te” (cioè senza la necessaria presenza di un avvocato) a condizione che non vi siano di figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di grave handicap) da tutelare: in tal caso, i coniugi potranno anche accordarsi per la corresponsione di un assegno di mantenimento (per un approfondimento leggi: ” Divorzio fai da te con assegno: consigli pratici” e “Separazione/divorzio dal sindaco o con negoziazione: nuova circolare ministeriale“).

Attenzione: la richiesta di divorzio non fa sì che esso possa essere ottenuto in modo automatico e in tempi brevi ma, è sempre necessario quindi che tra le parti vi sia un accordo; in caso contrario sarà avviata una causa ordinaria per lasciar decidere al giudice tutte le condizioni del divorzio.

Se la separazione è giudiziale

I termini per chiedere il divorzio raddoppiano ad un anno a partire dalla giorno in cui i coniugi sono comparsi davanti al giudice alla prima udienza (cosiddetta presidenziale).

La domanda di divorzio può essere proposta solo se la sentenza è divenuta definitiva (in gergo tecnico “passata in giudicato”) ed è assai improbabile, se non impossibile, che dopo un anno dalla predetta udienza ciò si realizzi, sarà quindi necessario che vi sia almeno una sentenza parziale sullo status (ne abbiamo parlato in questo articolo:Per ottenere la separazione o il divorzio bisogna attendere la fine della causa?); in questo modo i coniugi saranno per legge separati, ma il processo proseguirà per decidere su tutte le questioni (personali e patrimoniali) in merito alle quali essi non abbiano raggiunto un accordo.

I costi

Riguardo alle spese da sostenere, la nuova riforma non sembra portare vantaggi. Anzi, è forse più corretto affermare che essa ha, in un certo senso, peggiorato le cose.

Rimangono in piedi i costi del doppio procedimento (che si sarebbero evitati solo saltando il passaggio – ora necessario – della separazione), e la riduzione dei tempi per chiedere il divorzio porterà ad un inevitabile accavallamento degli esborsi senza dare ai coniugi il tempo necessario per riprendere economicamente fiato.

Se inoltre i coniugi rientrino nelle categorie di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, sarà per loro più conveniente scegliere di dirsi addio  tramite la procedura ordinaria in Tribunale; la nuova disciplina in tema di negoziazione assistita non prevede infatti la possibilità di avvalersi, in tal caso, del patrocinio a Spese dello stato (per un approfondimento leggi: Separazione e negoziazione assistita: nessuna tutela per i meno abbienti).

FONTE : forestalinews.it

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