Come richiedere o variare un mutuo ipotecario

Come richiedere o variare un mutuo ipotecario. Tra le decisioni di natura economica per la famiglia il mutuo è forse la più importante.

Ma avviene in un contesto sconosciuto alla maggioranza. Infatti come è possibile richiedere o variare un mutuo ipotecario?

L’INPS offre mutui a tassi agevolati per i lavoratori, i pensionati e le loro famiglie iscritti a una delle gestioni dell’Istituto. Mutui concessi alle cooperative edilizie e frazionabili:

I mutui concessi alle cooperative edilizie e ai loro soci per la costruzione di case economiche e popolari da assegnare in proprietà ai soci sono regolamentati dal Testo Unico n. 116/38 e dalla specifica normativa di riferimento.

Attualmente la prestazione è sospesa e l’INPS gestisce l’ ammortamento dei prestiti alle società o, dopo il frazionamento, ai soci.

Chi ha già acceso un mutuo per l’acquisto di una casa, potrebbe nel corso degli anni voler cambiare le condizioni dello stesso. La rinegoziazione del prestito può avvenire in due casi: quando si aumenta la durata del mutuo lasciando invariati gli altri aspetti o quando si vuol ottenere un capitale maggiore.

La rinegoziazione della durata del mutuo di solito prevede un aumento del numero degli anni necessari a restituire il prestito, ottenendo così una rata minore.

Mutuo ipotecario invece funziona così:

Possono richiedere un mutuo INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che siano in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o che siano in pensione, con un’anzianità di iscrizione non inferiore a un anno.

La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni, tranne per gli iscritti che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 65 anni, per i quali la durata massima richiedibile è di 15 anni.

Il rimborso avviene con metodo di calcolo “alla francese”, in rate semestrali costanti e posticipate, in funzione dei tassi d’interesse fissati con provvedimento dell’INPS.

Il rimborso del mutuo avviene in funzione del tasso d’interesse fisso o variabile.

Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che siano in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o che siano in pensione con un’anzianità di iscrizione non inferiore a un anno, hanno la possibilità di richiedere un mutuo ipotecario. Le prestazioni creditizie sono finanziate esclusivamente dalla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alimentata dal prelievo obbligatorio sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio. Alla morte dell’intestatario, è possibile succedere nella titolarità del contratto di mutuo.

La domanda di successione nella titolarità del mutuo spetta al coniuge superstite o, in assenza, ai figli se componenti del nucleo familiare.

Il regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari, in alcuni casi, consente ai mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di presentare istanze di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo, esaminate e valutate da un’apposita commissione.

Agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è data inoltre la possibilità di simulazione di un piano di ammortamento.

L’iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:

Come richiedere o variare un mutuo ipotecario

l’iscritto, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);

l’inagibilità dell’abitazione di proprietà dell’iscritto sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali; l’iscritto sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue).

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