Equitalia vuole informare tutti i cittadini che esiste l’opportunità per i decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016 che è possibile chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. Se sei tra coloro che avevano usufruito di una rateizzazione, ma che poi era decaduto da tale beneficio per il mancato pagamento di alcune rate entro il 30 giugno scorso, sappi che puoi nuovamente chiedere la dilazione delle somme non versate, ai sensi della legge 160/2016.

La nuova rateizzazione è quanto prevede un emendamento al decreto Enti Locali (Dl 113/2016 convertito in Legge 160 del 7/08/2016 e pubblicato in GU il 20/08/2016), secondo il quale il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione concessa in data antecedente o successiva a quella dell’entrata in vigore alla precedente rateizzazione del 29 settembre 2015 può accedere ad una nuova rateazione fino a un massimo di 72 rate, elevatili nei casi previsti.

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rateizzazione

Cosa fare per essere riammesso alla rateizzazione · Compila il Modulo RR1 entro e non oltre giovedì 20 ottobre 2016. Durata della nuova rateizzazione · Non più di 72 rate. Se la precedente rateizzazione prevedeva più di 72 rate, il numero di nuove rate che ti sarà concesso non può essere superiore a quelle approvate in precedenza. Decadenza dalla rateizzazione – Se non paghi 2 rate anche non consecutive del nuovo piano di rateizzazione Fate attenzione però perché:  1. Le rate scadute del precedente piano di rateizzazione devono essere state pagate al momento della domanda 2. Fino alla presentazione della domanda, Equitalia ha facoltà comunque di attivare le procedure per il recupero del credito vantato. A partire dal 20 ottobre 2016, però, il contribuente decaduto potrà ancora essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, a condizione però che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

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