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Manovra, stop agli stipendi in contanti

Nuova decisione approvata in commissione Lavoro alla Camera. Niente più stipendi in contanti ai lavoratori, si dovrà pagare solo con un bonifico o mediante pagamenti elettronici.

La proposta, che passa allxesame della commissione Bilancio, prevederà per chi non pagherà in questo modo gli stipendi, una sanzione di 5mila euro. Si tratta di uno dei 5mila emendamenti presentati in commissione Bilancio che dovranno essere esaminati.

Lxintento è quello di rendere i pagamenti più tacciabili per evitare che vengano emesse le tanto conosciute xfalsex buste paga. È ben risaputo che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare. Dunque questo permetterà ai dipendenti di essere più sicuri. Ricordiamo che per chi avesse avuto questa brutta esperienza, per il reato di estorsione, infatti, il codice penale prevede sanzioni e a volte anche il carcere per chiunque con violenza e minacce costringe una terza persona a fare qualcosa per procurarsi un profitto personale. Infatti, pur avendo firmato una busta paga più bassa,  il dipendente minacciato potrà anche  fare causa al proprio datore di lavoro per ottenere le differenze di salario che gli sono state sottratte con la minaccia.

Tornando al nuovo provvedimento ricordiamo che comunque si compone di 5 articoli introduce un semplice meccanismo che consiste nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.

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In un caso si tratta della proposta di riforma della governance Inps e Inail e nellxaltro invece della richiesta di raddoppiare le mensilità, portandole a 8, che spettano al lavoratore in caso di licenziamento. Aspettando che diventi legge, ovvero che anche lxaltro ramo del parlamento sia favorevole al testo proposto, il datore di lavoro dovrà effettuare ogni tipo di pagamento: con accredito sul concorrente del beneficiario, con strumenti di pagamento elettronico, con emissione di assegno da parte parte della banca proveniente dal lavoratore, con pagamenti in contanti presso sportello bancario. La convenzione dovrà essere sottoscritta obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ultima precisazione dovuta, è quella che tali disposizioni non vengono applicate a chi non è titolare di partita Iva o nellxambito di contratti come quelli inerenti a servizi familiari o domestici. La modulistica dovrà essere opportunamente modificata dai centri per lximpiego entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per permettere lxinvio corretto della comunicazione anche in modalità telematica.

Chi non comunicherà al centro per lximpiego competente per territorio gli estremi dellxistituto bancario o dellxufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni, sarà soggetto al versamento anche di una sanzione amministrativa. Il ddl esclude però dagli obblighi introdotti i datori di lavoro che non sono titolari di partita Iva.