Ex in arrivo lxIndennità di malattia per lavoratori dipendenti, ma come funziona e chi può richiederla? Lâindennità di malattia, ricordiamo che è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina lâincapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.
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Come viene riportato anche sul portale dellxinps, il diritto allâindennità di malattia per i lavoratori dipendenti decorre per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di âcarenzaâ e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dellâazienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati. Risulta anche indennizzabile, purché debitamente certificato, anche lâeventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.
Lâindennità spetta a: x operai del settore industria; operai e impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dellâagricoltura; apprendisti; disoccupati; lavoratori sospesi dal lavoro; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi. Non spetta invece a (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) a: collaboratori familiari (COLF e badanti); impiegati dellxindustria; quadri (industria e artigianato); dirigenti; portieri; lavoratori autonomi.
Ai disoccupati e ai sospesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lâindennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nellâanno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro.Ai lavoratori marittimi e della pesca assicurati ex Ipsema (circolare INPS 23 dicembre 2013 n. 179), lâindennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale spetta dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica) e fino a massimo un anno.
In linea generale, lâindennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno. Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria lâindennità spetta allâ80% per tutto il periodo di malattia. Ai disoccupati e sospesi dal lavoro lxindennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale prevista. Ai ricoverati senza familiari a carico lâindennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.