Indennità di malattia per lavoratori dipendenti. Ecco come funziona

E’ in arrivo l’Indennità di malattia per lavoratori dipendenti, ma come funziona e chi può richiederla? L’indennità di malattia, ricordiamo che è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.

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Come viene riportato anche sul portale dell’inps, il diritto all’indennità di malattia per i lavoratori dipendenti decorre per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati. Risulta anche indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l’eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.

Indennità di malattia per lavoratori dipendenti. Ecco come funziona

L’indennità spetta a: – operai del settore industria; operai e impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; apprendisti; disoccupati; lavoratori sospesi dal lavoro; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi. Non spetta invece a (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) a: collaboratori familiari (COLF e badanti); impiegati dell’industria; quadri (industria e artigianato); dirigenti; portieri; lavoratori autonomi.

Ai disoccupati e ai sospesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro.Ai lavoratori marittimi e della pesca assicurati ex Ipsema (circolare INPS 23 dicembre 2013 n. 179), l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale spetta dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica) e fino a massimo un anno.

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno. Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% per tutto il periodo di malattia. Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l’indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale prevista. Ai ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.

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