Novità in vista per il Codice della strada. Da lunedì 3 novembre 2014 sono entrate in vigore le norme che consentiranno lâidentificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della strada.
Le disposizioni (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) prevedono lâobbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo â intestato ad una persona diversa â per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per lâannotazione nella carta di circolazione e nellâArchivio nazionale dei veicoli.
Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà dâuso, la locazione senza conducente, lâintestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto âRent to buyâ e facenti parte di un âtrustâ.
Per il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto.
Nel caso di comodato, che rappresenta lâipotesi più ricorrente, lâobbligo scattase lâutilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
Familiari: esclusi dallâobbligo
Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, lâobbligo di annotazione resta escluso nellâipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
Nessuna norma impedisce lâutilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dallâintestatario della carta di circolazione.
Da quando scatta la norma
Le norme trovano applicazione unicamente per atti e fatti, accaduti per la prima volta dopo lunedì 3 novembre.
Sanzioni
Lâutilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dallâatto o fatto da cui deriva lâutilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro.