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Voucher baby sitting o contributo asili nido. Prorogati fino al 2018

Anche se i Voucher sono stati aboliti e potranno essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2017 i Voucher baby sitting o contributo asili nido, invece sono stati prorogati fino al 2018.

Ricordiamo che i voucher asili nido o baby-sitting prevedono un contributo di 600 euro mensili da utilizzare per massimo sei mesi negli undici successivi al congedo obbligatorio di maternità. Lxarticolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, infatti ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per lxacquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per lxinfanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato prorogato anche per lxanno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dallxarticolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).

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Lxassegno è eri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui allxarticolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice. Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.

Le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata possono presentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità. Le lavoratrici autonome e imprenditrici possono presentare la domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dellxindennità di maternità ed entro lxanno di vita del minore. Si può presentare la domanda di accesso al beneficio per ciascun figlio purché ne ricorrano i requisiti. LxINPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Fonte Inps