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Visite fiscali. Ecco le novità che i lavoratori devono sapere

Ci sono novità per quanto riguarda i lavoratori pubblici e le visite fiscali. Ma cosa devono fare in particolare i dipendenti in caso di malattia? LxInps ricorda alcune cose importanti:

LxInps dice che per prima cosa è bene contattare sempre il proprio medico di famiglia, che avrà il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS.

Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. Il lavoratore, ricorda l’Istituto, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico.

Dagli ultimi indicatori, è emerso che nello scorso anno lavorativo, sono stati circa diciotto i milioni di certificati per malattia presentati per una spesa di 4,8 miliardi di euro. Come riporta lxIstat, il tasso di riduzione della prognosi ogni cento visite è del 6,3 (visite d’ufficio nel privato) e del 3,1 (visite d’ufficio nel pubblico.

I lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18. Se invece il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Fonte Inps