Riscatto della laurea ai fini pensionistici. Ecco come fare

Avete studiato anni all’università e volete chiedere il riscatto della laurea ai fini pensionistici ma non sapete come fare? Ecco tutte le linee guida per riscattare tutti gli anni passati a studiare ai fini della pensione.

Ricordiamo prima di tutto che il riscatto della laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Inoltre il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato e vogliono chiedere gli anni passati all’università ai fini della pensione. La facoltà ricordiamo che è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

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Inoltre, come riporta anche il sito dell’INPS, I periodi che non danno possibilità per il riscatto della laurea sono quelli: – di iscrizione fuori corso; – già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Riscatto della laurea ai fini pensionistici. Ecco come fare

Si possono invece riscattare: – i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; – i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; – i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; – i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero L, al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 . Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.

Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda. Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento.I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

Fonte Inps

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