Mutuo ipotecario Inps. Come e quando richiederlo

Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario. Come fare: Al via ai nuovi requisiti per la richiesta di un mutuo ipotecario.

Dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Di cosa si tratta:

Il mutuo, come riporta anche il sito dell’Inps, può essere richiesto da chi sia in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ricordiamo, che possono essere chiesti per l’acquisto di unità abitative e box auto, ristrutturazioni e spese di studio di un componente del nucleo familiare. Parliamo di mutuo ipotecario quando la garanzia sul prestito è rappresentata dall’ipoteca su un immobile.

La durata di questo tipo di contratto di solito supera i 5 anni ed è necessario che esso venga stipulato davanti a un notaio, che svolge il ruolo di garante.

Possono richiedere un mutuo gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che siano in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o che siano in pensione, con un’anzianità di iscrizione non inferiore a un anno.

La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni, tranne per gli iscritti che presentino domanda per le finalità previste dall’art. 1, comma 4, lettera d) del Regolamento e per gli iscritti che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 65 anni.

Mutuo ipotecario Inps. Come e quando richiederlo

In qualunque momento il titolare del contratto può estinguere parzialmente nella modalità di seguito indicato o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità.

Il titolare del contratto può estinguere parzialmente il mutuo nei seguenti modi: se il mutuo è a tasso variabile, tramite pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità;

Generalità:

se il mutuo è a tasso fisso, almeno 30 giorni prima della data di scadenza della successiva rata trimestrale il richiedente deve estinguere parzialmente il mutuo e trasmettere all’Istituto la comunicazione di avvenuto mandato di RID/SEPA da parte di un istituto di credito per il successivo addebito delle rate trimestrali su conto corrente intestato al mutuatario stesso.

La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica attraverso il portale INPS e per l’inoltro si fa rinvio a quanto previsto all’articolo 3, comma 3, del predetto Regolamento.

Ricordiamo che le domande di concessione del mutuo potranno essere inviate telematicamente dal 15 gennaio al 10 ottobre di ogni anno.

Fonte e maggiori informazioni sul sito Inps

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