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Reddito di Cittadinanza. Inps: ‘se finiscono i fondi stop alle domande ‘

Reddito di Cittadinanza. Inps: xse finiscono i fondi stop alle domande x. Continua la lunga fila per la richiesta del Reddito di Cittadinanza in Italia, la misura ideata dal Nuovo Governo giallo verde.

Tuttavia lxinps ha informato che ci sono dei limiti per lo stanziamento dei fondi. Pare che se finiranno i soldi a disposizione verranno sospese le domande.

Questo è quanto si legge nella circolare n. 43 sulle “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” pubblicata sul sito dell’Inps.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, ente concessore del Rdc è l’INPS, che riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto. L’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019 definisce, inoltre, le modalità di concessione del beneficio e le relative competenze nella verifica dei requisiti di accesso.

In particolare, i requisiti economici di accesso al Rdc (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019) si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE, in vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU.

Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare lxISEE alla scadenza del periodo di validità dellxindicatore.

(La verifica dei predetti requisiti economici è a carico esclusivo dell’INPS. Gli altri requisiti, autocertificati in domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto.

In tal caso, lxerogazione del beneficio è revocata a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione, salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite.

In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto istitutivo del Rdc).

Destinatari del Rdc sono i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, si trovano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc.

Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. La consegna della Carta Rdc, presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste Italiane), avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare, di cui allxarticolo 2, comma 4, del decreto-legge istitutivo del Rdc.

Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.

Ricordiamo, che secondo il Sole240re.it, i beneficiari del reddito di cittadinanza, durante il periodo di sussidio e di corsi di formazione per essere inseriti o reinseriti nel mondo del lavoro avranno diritto a rifiutare un’offerta solo alcune offerte di lavoro senza perdere però il beneficio.

Si tratta solo di quei lavori che però non sia economicamente “congrui”, ovvero con un compenso mensile inferiore del 10% rispetto “alla misura massima del beneficio fruibile dal singolo individuo (comprensiva della componente ad integrazione del Reddito prevista per i nuclei residenti in abitazione in locazione)”.

Fonte Inps