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NASpI: indennità mensile di disoccupazione. Ecco a chi spetta

Ex in arrivo la NASpI il modello di indennità mensile di disoccupazione per coloro che hanno perso il lavoro. Si tratta di una misura che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente lxoccupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Lxindennità di disoccupazione NASpI spetta a partire: dallxottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro lxottavo giorno.

Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo lxottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge; dallxottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro lxottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo lxottavo giorno ma entro i termini di legge; dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Fonte Inps