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NASpI 2017, indennità per la disoccupazione. Come fare domanda

Arriva la NASpI 2017, lxindennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati, che sono stati licenziati involontariamente.

Il lavoratore disoccupato, potrà quindi contare su una prestazione a sostegno del proprio reddito chiamata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego. Ma vediamo a chi spetta la NASpI 201: possono presentare in caso di licenziamento involontario, la domanda Inps di indennità di sostegno al reddito: Dipendenti a tempo indeterminato e determinato; Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; Personale artistico sempre se a contratto subordinato; Dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione. I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli, invece, non spetta la prestazione.

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Le condizioni che danno diritto alla prestazione per la NASpl nel 2017, sono: 1) Stato di disoccupazione: per acquisire lo status di disoccupato, il lavoratore deve trovarsi contemporaneamente in 3 requisiti: a) essere privo di occupazione perché licenziato conto la sua volontà, perché dimessosi per giusta causa o licenziato durante il periodo tutelato da maternità, perché è intervenuta una risoluzione consensuale conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o perché è stata accetta un’offerta d licenziamento, o per il rifiuto da parte del lavoratore a trasferire in un’altra sede dell’azienda posta ad una distanza di oltre 50 km dalla sua residenza o perché raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi pubblici; b) essere immediatamente disponibile allo svolgimento di unxattività lavorativa e; c) essere attivo nella ricerca di lavoro. 2) Aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’evento di licenziamento; 3) Aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili: i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se allxinizio dellxastensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro allxestero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro allxestero in Stati con i quali lxItalia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale); i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nellxanno solare.

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. In relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane x considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna x equivale a trenta giornate di lavoro.

Tenuto conto che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse. Inoltre, i percettori dellxindennità di disoccupazione NASpI possono richiedere lxassegno al nucleo familiare, sussistendone i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Fonte Inps