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Manovra. I contratti a tempo saranno più brevi, da 34 a 24 mesi

Pare che si sia raggiunto lxaccordo per la modifica dei contratti a Tempo, che saranno più brevi, da 34 a 24 mesi. Lo si apprende da fonti che hanno partecipato alla riunione sugli emendamenti alla manovra.

A spingere l’intero Pd a un ripensamento sul lavoro a termine, probabilmente hanno contribuito anche gli ultimi numeri sul crescente ricorso allo strumento. I gruppi parlamentari, infatti, hanno presentato varie proposte su questo tema, che sarà affrontato insieme ad altri capitoli, quando avranno inizio le votazioni in commissione Bilancio alla Camera. Resta però ancora l’incognita di cosa accadrà per i contratti a termine di 36 mesi in scadenza.

xL’emendamento, che ha un sostegno trasversale e prevede una riduzione temporale secca della durata del contratto a termine x ha affermato Chiara Gribaudo -, tuttavia restiamo aperti a correzioni, perchè il nostro obiettivo è quello di eliminare elementi di precarietà e non quello di penalizzare i lavoratorix.

Per quanto riguarda lxApe social, invece, dovrebbe arrivare un emendamento del governo per estenderla alle altre quattro categorie di lavori usuranti inserite dal Senato nellxemendamento sul rinvio dellxadeguamento dellxetax pensionabile. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

Ricordiamo che lxApe spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante.

Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nellxambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88.