Assegno sociale e di solidarietà, le nuove regole Inps per il 2018

Sta per scattare l’obbligo di pagamento in assegno. Dal mese di luglio, infatti, tutti i datori di lavoro non potranno più pagare i dipendenti in contanti. Le retribuzioni andranno corrisposte esclusivamente con un bonifico, con pagamento elettronico, allo sportello o con assegni.

Inoltre, per coloro che non rispetteranno la nuova norma sono previste sanzioni da un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 euro. Questa legge è stata pensata per evitare che il direttore di un ufficio truffi i propri dipendenti gonfiando le buste paga. Tuttavia, saranno esonerati dall’obbligo di pagare lo stipendio con metodi tacciabili solamente i datori di lavoro per rapporti di lavoro domestico che rientrano nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, come colf, badanti, babysitter e dog sitter.

Nella norma si legge ancora che: Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di ipmpiego subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Per tutti gli altri datori di lavoro che non rispetteranno la nuova norma si prevederanno sanzioni pecuniarie.

Nel testo della legge 1 del comma 910 si legge che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrisponderanno ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con: bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
oppure emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Assegno sociale e di solidarietà, le nuove regole Inps per il 2018

Quindi, in definitiva, il nuovo obbligo si applica a “ogni rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, quindi anche ai contratti a tempo determinato, ai contratti part time, alle collaborazioni coordinate e continuative.

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