Sicurezza sul lavoro

Come la “Direttiva macchine” ha portato ad una vera e propria evoluzione della sicurezza sul posto di lavoro

Il tema della sicurezza sul lavoro è sempre al centro di numerosi e caldi dibattiti e all’interno di questa ampia tematica ci si deve necessariamente soffermare su uno dei suoi paragrafi più importanti: la sicurezza delle macchine.

Nello specifico stiamo parlando dei principali e fondamentali requisiti di sicurezza che i prodotti, le “macchine” appunto, devono necessariamente possedere prima di essere regolarmente immesse nel grande mercato comunitario. La normativa in questione, quindi, opera nello specifico per eliminare tutti i rischi direttamente connessi all’uso di determinate apparecchiature.

A chi è rivolta laDirettiva macchine”? Ovviamente, non direttamente al singolo lavoratore, ma a chi può essere definito come “costruttore di macchinari fissi, mobili, trasportabili e per il sollevamento o lo spostamento”, nonché al datore di lavoro. La direttiva va ad incidere direttamente sul primo step, quella della costruzione e commercializzazione dei macchinari, prevedendo delle regole decisamente più severe, al fine di ottenere un maggior livello di sicurezza generale di ogni prodotto immesso nel mercato. Si va così a tutelare la sicurezza dei singoli operatori, cercando di arginare quanto più possibile il rischio di infortuni. La sicurezza delle macchine non ha mai ricevuto l’attenzione necessaria per poter parlare di un alto tasso di sicurezza generale, ma con la nuova direttiva si è cercato di affrontare di petto il problema, considerandolo finalmente come un fondamentale e primario aspetto della sicurezza sul lavoro.

Non solo le macchine di nuova costruzione, ma anche quelle “vecchie” dovranno sottostare alle nuove regole. Le attrezzature utilizzate devono essere adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tale scopo. Con la nuova direttiva, più chiara e per alcuni aspetti più severa, si va ad escludere la possibilità che una specifica attrezzatura, pur corrispondente ai parametri legislativi ed idonea ai fini della salute e della sicurezza, possa contenere anche un solo fattore di rischio derivante dalla mancata o errata valutazione delle condizioni e delle caratteristiche del campo di applicazione. Il lavoratore non deve essere in alcun modo esposto a rischio alcuno.

Una nuova interpretazione della Direttiva Macchine

Il testo originario della Direttiva Macchine 89/392/CEE del 1989 ha subìto non poche modifiche nel corso degli anni, con tantissime interpretazioni che si sono susseguite tra loro (fino ad arrivare alla Direttiva 2006/42/CE), portando ad un livello sempre più basso della chiara comprensione del testo normativo.

Ecco che si è cercato di ampliare e, al contempo, rendere più chiaro il testo normativo, per approdare ad una nuova interpretazione, definitiva, chiara e precisa in ogni punto. Questo per cercare di colmare nel miglior modo possibile le vecchie lacune. La nuova Direttiva Macchine oltre che fornire un testo decisamente più completo e preciso, ha modificato in modo netto determinate materie, tra cui è possibile menzionare le modifiche apportate agli standard di sicurezza e le procedure per la valutazione di conformità della macchina, una più rigida sorveglianza del mercato di riferimento e una più attenta analisi di tutti i rischi connessi all’utilizzo dei macchinari.

Ecco che con il nuovo testo normativo si è giunti alla più precisa definizione di molteplici processi, proprio per avere una visione più chiara e dettagliata della materia. Al centro della direttiva spunta la definizione dei processi, dei servizi e dei livelli di prestazione: solo così è possibile avere il quadro completo di tutte le fasi di vita del prodotto e di come lo stesso può essere utilizzato azzerando i rischi.

La Direttiva Macchine sembra viaggiare su veloci binari, formati dalla sicurezza della libera circolazione dei prodotti e dalla sicurezza degli stessi prodotti utilizzati nei luoghi di lavoro. È la marcatura CE ad occupare un ruolo di fondamentale importanza: contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso, che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione, previsti da Direttive in materia di sicurezza.

Cambia anche il quadro generale della responsabilità: ogni soggetto è responsabile delle scelte operate nelle singole e specifiche fasi, dalla progettazione all’utilizzo della macchina. Quindi, i costruttori, i datori di lavoro e in ultimo i lavoratori si vanno ad inserire in una ben definita piramide, ben strutturata, della responsabilità, sorretta dal principio dell’”agire consapevole”. Ogni soggetto è consapevole della sua scelta: è questo il fulcro dell’intera normativa, che abbraccia in modo completo il tema delle attrezzature in generale (prodotti per la sicurezza sul lavoro e macchinari utilizzati in una delle fasi del ciclo produttivo) e della loro sicurezza.

 

 

 

 

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