Dopo lxabolizione dei voucher il mondo del lavoro occasionale si è modificato ma non del tutto. Cosa cambia e come viene pagato dai datori di lavoro adesso che non ci sono più i buoni lavoro? Il lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, unâopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Nel dettaglio è lâarticolo 2222 del Codice Civile sul contratto dâopera a stabilire che si ha una collaborazione occasionale:âquando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo unâopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committenteâ. Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a unâora.
Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il âPortale dei pagamentiâ. Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o dâimpresa.Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali, al di sopra di una certa soglia di reddito il collaboratore occasionale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata collaboratori INPS, calcolati sul compenso ricevuto con lâaliquota di riferimento fissata ogni anno dallâINPS.
Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti allâanno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità ; giovani con meno di venticinque anni di età , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso lâuniversità .
Fonte Inps