Legge stabilità: 1,2 milioni di assunzioni a tempo indeterminato

Dopo l’abolizione dei voucher il mondo del lavoro occasionale si è modificato ma non del tutto. Cosa cambia e come viene pagato dai datori di lavoro adesso che non ci sono più i buoni lavoro? Il lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Nel dettaglio è l’articolo 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera a stabilire che si ha una collaborazione occasionale:“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”. Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa.Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali, al di sopra di una certa soglia di reddito il collaboratore occasionale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata collaboratori INPS, calcolati sul compenso ricevuto con l’aliquota di riferimento fissata ogni anno dall’INPS.

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Legge stabilità: 1,2 milioni di assunzioni a tempo indeterminato

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università.

Fonte Inps

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