Una sentenza della cassazione dice no alla paghetta se il figlio o la figlia maggiorenne non provano nemmeno a cercarsi un lavoro.
à questa la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un papà contro la figlia 35enne con sentenza numero 22314/2017. Lâuomo ha ottenuto la revoca dellâassegno di mantenimento, precedentemente disposto in favore dellâex moglie. Si parla di figli maggiorenni e disoccupati che hanno terminato gli studi e non soffrono di alcuna patologia. Lxindipendenza economica di un figlio non è più, quindi, la condizione essenziale affinché un genitore possa smettere di versare lxassegno di mantenimento: La Cassazione continua a ribadirlo nelle proprie sentenze tanto da renderlo un principio ormai consolidato: il figlio ultra maggiorenne ha diritto al mantenimento, da parte del genitore separato, fino al giorno in cui raggiunga lâindipendenza economica. ( da ultimo vedasi Cass. sent. n. 1773 del 8 febbraio 2012).
Tuttavia, i genitori non possono sospendere i fondi quando e come vogliono. Devono sempre prima rivolgersi al giudice che, a sua volta, valuterà il caso e deciderà se autorizzare lâinterruzione della paghetta.
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Lâobbligo di versare lâassegno di mantenimento ai figli, ovviamente, non vale per sempre ma solo fino al momento in cui questi ultimi non siano in grado di raggiungere lâindipendenza economica. Non esiste, tuttavia, un parametro o unâetà specifica, quindi a volte è difficile determinare esattamente quando il mantenimento può cessare.
Ricordiamo, per concludere, che i genitori hanno lâobbligo di provvedere al mantenimento dei figli anche dopo il compimento della maggiore età . Nel caso di separazione o divorzio, tuttavia, lâassegno non è automatico ma deve essere richiesto dal genitore convivente con il figlio o dal figlio stesso (nel caso in cui questo non conviva con nessuno dei genitori).