Pensione Opzione donna. Cosa cambia dal mese di giugno

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito alla pensione di reversibilità per  i coniugi separati riguardo ad una causa tra due ex coniugi di Forlì e ha detto: la reversibilità spetta anche al coniuge separato che si trova senza mantenimento.

La Corte, nello specifico ha detto che: Alla morte dell’ex marito, la vedova separata, pur non ricevendo l’assegno di mantenimento aveva comunque diritto a percepire la pensione di reversibilità. Con questa sentenza cambia un pò tutto e a quanto pare non cambia nulla se la coppia era sposata o separata. La donna senza mantenimento ha comunque diritto a percepire la reversibilità.

Pensione Opzione donna. Cosa cambia dal mese di giugno

Ricordiamo che la pensione di reversibilità La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione. Spetta al coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.

Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota
di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate.

Fonte Inps

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