Anf, il sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti i cui nuclei famigliari siano composti da più persone.
Ecco i requisiti e come presentare domanda.
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LxAnf dellxInps,è un xbonus famigliex rivolto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
Il sussidio viene erogato dallâInps in base ai componenti e alle caratteristiche del nucleo familiare: da qui si calcola lâammontare dellâerogazione che arriva fino ad un massimo di 1.300 euro al mese, fino a Luglio 2015.
Per richiedere lâassegno è necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi. Eâ necessario avere un valore Isee non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dellâassegno, pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con cinque componenti.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dellâanno successivo a quello per il quale è richiesto lâassegno (ad esempio lâassegno per il 2014 va richiesto entro il 31 gennaio 2015). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dellâISE.
Lâassegno spetta dal 1° gennaio dellâanno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.
Il diritto allxassegno cessa dal 1° gennaio dellâanno nel quale viene a mancare il requisito del valore dellâISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.
Il nucleo familiare per cui spetta lâANF può essere composto da: il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie); i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
Lâassegno è concesso dal Comune ed è pagato dallâINPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con lâimporto totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune. Lâassegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dallâInps.
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