Pubblicato nella apposita pagina web del sito istituzionale del CNF il regolamento n. 6/2014 che disciplina le nuove modalità per la formazione continua ispirate allâobiettivo di promuovere lâadempimento di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno.
Il nuovo sistema entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
Lâobbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire allâavvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi. Il regolamento disegna un âsistemaâ con pluralità di attori, con responsabilità diverse e una governance che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.
Attenzione e disciplina viene assicurata alle regole per il finanziamento delle attività formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla didattica per garantirne lâindipendenza.
Il periodo di valutazione dellâobbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 allâanno), di cui nove in ordinamento/previdenza/deontologia forense. Spazio alla formazione a distanza, per un massimo del 40% dei crediti del triennio.
Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione allâalbo o allâelenco di tirocinanti con patrocinio.
Lâavvocato potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate dal regolamento e fintanto che tale impedimento perdura. Il regolamento introduce lâAttestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dellâOrdine su domanda dellâiscritto che provi lâavvenuto adempimento dellâobbligo formativo, e previa verifica della effettività dellâadempimento.
Il possesso dellâattestato di formazione continua costituisce titolo per lâiscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dellâOrdine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. In ogni caso, il mancato adempimento dellâobbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
Il regolamento disciplina la procedura di accreditamento degli eventi formativi, che potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dellâOrdine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il Piano dellâofferta formativa.