Ci sono novità per i pensionati e per le loro famiglie perché c’è anche l’assegno per il nucleo familiare delle persone che si trovano in pensione. Ma nello specifico chi ne ha diritto e come viene effettuata la domanda?

Ricordiamo prima di tutto, che si tratta di una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell’Enpals che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. Il titolare di pensione ai superstiti può chiedere l’ANF anche solo per se stesso, purché inabile oppure orfano minore. Gli importi degli assegni familiari per il 2018 sono: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere presentata anche successivamente alla richiesta dell’assegno per il nucleo presentata dal pensionato, utilizzando gli appositi modelli.

La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. L’erogazione della prestazione decorre dalla data di inizio della pensione. La prestazione spetta dal 1° giorno del mese di erogazione della pensione durante il quale insorga il diritto, fino alla fine del mese in cui cessi il diritto stesso.

Inoltre, il coniuge del pensionato avente diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare può ottenere l’erogazione della predetta prestazione anche se non è titolare, a sua volta, di un trattamento pensionistico. Il diritto e l’importo dell’assegno al nucleo familiare sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione.

La domanda per l’assegno al nucleo familiare può essere presentata con la medesima domanda di pensione, oppure successivamente, tramite presentazione di domanda di ricostituzione della pensione.
I titolari di pensione a carico dell’Inps devono presentare la domanda telematica alla sede che ha in carico la prestazione.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione reddituale attestante i redditi del nucleo familiare e un’autocertificazione attestante la composizione del nucleo stesso. Qualora la domanda sia presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni. Continua su Inps.it

Fonte Inps

error: Questo contenuto è coperto da diritto d\'autore