Assegno di natalità. Ecco come richiederlo

Mamme e future mamme avete bisogno dell’Assegno di natalità ma non sapete come richiederlo? Ecco come fare domanda e ottenere il bonus in modo facile e veloce.

Ricordiamo che l’Assegno di natalità, anche detto “Bonus bebè“, è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. L’assegno è rivolto ai i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

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L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Assegno di natalità. Ecco come richiederlo

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’Inps gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Ricordiamo che la misura dell’assegno dipende dall’ Isee del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

Fonte Inps 

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