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Assegni familiari 2015, nuovi importi. Ecco come richiederli

Tra gli aiuti alle famiglie che lo stato eroga attraverso l’Istituto dell’ Inps c’è l’Assegno al Nucleo Familiarex

E’ un sostegno erogato ai lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente nel caso in cui essi abbiano in carico un nucleo familiare composto da più persone con reddito, il cui importo è determinato annualmente dalla legge (il reddito complessivo del nucleo deve derivare per almeno il 70%, da reddito da lavoro dipendente ed assimilato).

L’ANF (Assegno al nucleo familiare) si calcola in base al numero dei componenti la famiglia e in base al reddito totale del nucleo.

L’Inps espone annualmente l’importo da erogare in base a queste due varianti, oltre a una serie di ipotesi che ne modificano il totale (nuceli con un solo genitore, famiglie con portatori di handicap ecc.)

L’importo dell’assegno ha validità annuale, a decorrere da ogni 1° luglio e fino al 30 giugno dell’anno successivo, calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente.

Gli ANF vengono concessi a favore di nuclei familiari così composti:

x richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
x coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
x figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
x figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. ( Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
x figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, se facenti parte di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni (“nuclei numerosi”), situazione sottoposta a previa autorizzazione;
x fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori, se non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati (sempre previa autorizzazione).
x nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente (previa autorizzazione);

Nel caso di titolarità di pensione ai superstiti, l’erogazione di ANF avverrà nel caso di nucleo composto dal coniuge superstite che abbia titolo alla pensione, insieme a figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione.

La Domanda

La domanda di assegni familiari va presentata annualmente al proprio datore di lavoro, il quale dovrà erogare l’importo unitamente allo stipendio mensile.

Se il datore di lavoro non ha erogato l’ANF, il dipendente potrà rivalersi su esso e pretendere gli importi nel termine di prescrizione di 5 anni, che verranno erogati per un massimo di 5 annualità pregresse.

La domanda al datore di lavoro deve essere compilata utilizzando il modello Inps ANF/DIP (SR16)

In caso di lavoratori come colf, operai agricoli, dipendenti a tempo determinato o lavoratore iscritto alla gestione separata la domanda dovrà essere inoltrata all’Inps direttamente tramite web (per i cittadini muniti di PIN attraverso Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito) o tramite patronati.

Il diritto a ricevere l’assegno decorre dal primo giorno di inoltro della domanda, o dal primo giorno di paga, o dal primo giorno di verifica delle condizioni per cui si è inoltrata richiesta (matrimonio, nascita di figli, adozione ecc) e cessa alla fine del periodo della domanda, o quando le stesse condizioni mancano.

Per pagamenti diretti dall’Inps, essa includerà la data di inizio e fine di tale sostegno.

Per il calcolo dell’importo l’Inps considererà i redditi “assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali”, oltre che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori di € 1.032,91 riferiti all’anno precedente alla domanda.